Immagine di copertina - Chiusura principale

Chiusu­ra nella vendita di un’azi­en­da e diffe­ren­za con il signing

Per chiusu­ra si inten­de entra­ta in vigore ai fini legali di una chiusu­ra.

Sebbe­ne a prima vista possa sembra­re solo una forma­li­tà, è importan­te che acqui­ren­ti e vendito­ri conos­ca­no la diffe­ren­za tra “signing” e “closing”.

Il seguen­te artico­lo chiarisce.

Non ha molto tempo per legge­re? Il closing riassun­to brevemente:

  • Il closing designa il transi­zio­ne econo­mica dell’azienda

  • È il conclu­sio­ne del Fase di transi­zio­ne dopo la firma

  • Fino all’e­secu­zi­o­ne, nella prati­ca diver­se misure essere preso

Chiusu­ra di una transa­zio­ne M&A

Nel contes­to di una transa­zio­ne M&A, quando si parla di closing, secon­do la defini­zio­ne si inten­de il giorno del trasfe­ri­men­to econo­mico dell’a­zi­en­da al nuovo proprie­ta­rio. Nel prece­den­te la consegna contrat­tu­al­men­te concorda­ta viene qui effet­tua­ta.

Ciò signi­fi­ca concre­ta­men­te che esiste un contrat­to legale prece­den­te­men­te firma­to sia dall’ac­qui­ren­te che dal vendito­re. Se le condi­zio­ni per il perfe­zio­na­men­to sono state soddis­fat­te da entram­be le parti, questo entra Contrat­to in vigore a parti­re da una data concorda­ta in prece­den­za. Questa entra­ta in vigore indica il closing.

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Origi­ne del termine

Il termi­ne „closing“ deriva dall’ing­le­se e signi­fi­ca “chiusu­ra”. Questo indica in dettaglio che una transa­zio­ne viene chiusa trami­te un contrat­to giuri­di­ca­men­te vinco­lan­te esegui­to da entram­be le parti contraen­ti, nonché completato.

Diffe­ren­za tra firma e chiusura

Un Vendita d’impre­sa avvie­ne solita­men­te a causa del suo Comples­si­tà in più passag­gi. Una volta che le parti contraen­ti si sono accorda­te sulle rispet­ti­ve condi­zio­ni e termi­ni quadro, il contrat­to viene firma­to. Questo proces­so è defini­to Signing. Il Signing deve essere auten­ti­ca­to da un notaio nel caso di perso­ne giuri­di­che (ad es. socie­tà a responsa­bi­li­tà limitata).

Con la firma, ovvero la conclu­sio­ne del contrat­to, secon­do la defini­zio­ne, entram­be le parti si assumo­no obblighi contrat­tua­li. L’adem­pi­men­to di tali obblighi è dovuto a una data presta­bi­li­ta che è stata deter­mi­na­ta nel contrat­to. Se i impeg­ni stabi­li­ti da entram­be le parti una volta soddis­fat­ti, il contrat­to verrà esegui­to alla data stabi­li­ta nella firma.

La proprie­tà passa a un nuovo proprie­ta­rio e la transa­zio­ne viene conclusa. Il closing è quindi avvenuto.

KERN-Grafik-Das-Closing-im-Ablauf-einer-M&A-Transaktion

Chiusu­ra Esempio

Il Socio XYZ deside­ra cedere le proprie quote socie­ta­rie alla 123 Srl al Acqui­ren­te ABC trasfer­i­re. Entram­be le parti hanno concorda­to le relati­ve condi­zio­ni quadro, come ad esempio il prezzo d’acquisto.

Inolt­re, il contrat­to stabi­li­va che il socio XYZ avreb­be adempi­uto ai propri obblighi nei confron­ti di Forni­to­ri L, M e N deve salda­re. L’acqui­ren­te ABC, invece, deve ancora ottene­re l’auto­riz­za­zio­ne dell’­Au­to­ri­tà antitrust per l’acqui­si­zio­ne delle quote socie­ta­rie, poiché possie­de già diver­se azien­de dello stesso settore.

 La firma avrà luogo il 1° novembre 2022 alla presen­za di un notaio. Come data di riferi­men­to per il trasfe­ri­men­to econo­mico delle quote socie­ta­rie è stato concorda­to il 1° gennaio 2023.

Il 01.01.2023 sia il socio XYZ che l’acqui­ren­te ABC hanno adempi­uto a tutte le forma­li­tà previs­te nel contrat­to di acquis­to. Le quote socie­ta­rie della 123 GmbH passa­no pertan­to in questa data dall’ex socio XYZ al nuovo socio ABC.

Fase inter­me­dia e condi­zio­ni di chiusura

La fase inter­me­dia (fase di transi­zio­ne) è la fase che inter­cor­re tra il signing e il closing. Questa fase serve a soddis­fa­re i punti concorda­ti, ovvero le closing conditions.

Le Condi­zio­ni di Chiusu­ra posso­no essere più o meno estese. Questo è per esempio a secon­da del tipo, delle dimen­sio­ni e del setto­re dell’a­zi­en­da e dipen­de princi­pal­men­te da ciò che entram­be le parti hanno concorda­to legal­men­te tra loro.

Quanto più ampie sono le condi­zio­ni di chiusu­ra, tanto più lunga è solita­men­te la fase intermedia.

Il closing nel contrat­to di acqui­si­zio­ne aziendale

La chiusu­ra avver­rà presso un Acquis­to d’impre­sa stabi­li­to da una data di scaden­za. A tale data di scaden­za, Quote socie­ta­rie e/o attivi­tà an den Käufer überge­hen. Voraus­set­zung dafür ist, dass die Closing Condi­ti­ons erfüllt wurden.

Das Datum des Closings wird schrift­lich im Unter­neh­mens­kauf­ver­trag festge­hal­ten und beim Signing von beiden Partei­en akzep­tiert. Zudem sind in dem Unter­neh­mens­kauf­ver­trag auch die Bedin­gun­gen und Maßnah­men aufge­führt, die notwen­dig für das Closing sind.

Misure fino all’esecuzione

Die Maßnah­men bis zum Vollzug, also die Closing Condi­ti­ons, sind im Contrat­to di acqui­si­zio­ne di azien­da beschrie­ben. Mit dem Signing haben sich beide Partei­en dazu erklärt, diese Maßnah­men bis zum festge­setz­ten Stich­tag durch­zu­füh­ren. Die Maßnah­men können je nach Unter­neh­mens­kauf­ver­trag sehr unter­schied­lich sein. Beispie­le für diese Abschluss Maßnah­men sind:

KERN-Grafik-Liste-üblicher-Closing-Conditions

Gerne beglei­ten wir Sie bei allen notwen­di­gen Schrit­ten – Vom Verkaufs­in­se­rat bis zum Closing und darüber hinaus:

Chiusu­ra di un Asset Deal / Trasfe­ri­men­to d’azienda

Beim Asset Deal verkauft das Unter­neh­men selbst materi­el­le und immate­ri­el­le Vermö­gens­ge­gen­stän­de. Zu den immate­ri­el­len Vermö­gens­ge­gen­stän­den gehören auch die Arbeits­ver­hält­nis­se. Bevor der Betriebs­über­gang, also das Closing beim Asset Deal vollzo­gen werden kann, sind zunächst die Arbeit­neh­mer gemäß § 613a Abs. 5 BGB zu unterrichten.

Die Arbeit­neh­mer müssen in allen Details über den Zeitpunkt, Grund, die recht­li­chen, wirtschaft­li­chen und sozia­len Folgen hinsicht­lich ihres Arbeits­plat­zes beim Kauf und der Übernah­me aufge­klärt werden.

Hinter­grund für diese Regelung ist, dass bei einem Asset Deal im Gegen­satz zu dem Share Deal der Arbeit­ge­ber wechselt, da es nicht diesel­be Gesell­schaft bleibt. Dieser neue Arbeit­ge­ber darf dem Arbeit­neh­mer nicht einfach aufge­zwun­gen werden.

Weiter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag Share Deal vs. Asset Deal.

Entspre­chend sieht §613a Abs. 5 BGB eine Wider­spruchs­frist von einem Monat für die Arbeit­neh­mer vor. Erst wenn diese Wider­spruchs­frist abgelau­fen ist, kann das Closing beim Asset Deal erfolgen.

Wichtig ist es, sich an die genau­en Vorga­ben des §613a Abs. 5 BGB zu halten und die Arbeit­neh­mer in vollem Umfang zu unter­rich­ten, da bei falschen, fehler­haf­ten Infor­ma­tio­nen an die Arbeit­neh­mer die Wider­spruchs­frist nach dem Betriebs­über­gang sonst nicht erlischt.