Il contrat­to di compravendita

Al termi­ne della due diligence, il proces­so di vendita dovreb­be ideal­men­te sfocia­re in negozia­zio­ni concre­te per il contrat­to di acquis­to. Qui entra in gioco in parti­co­la­re la compe­tenza di un consu­len­te legale esper­to. Se gli elemen­ti essen­zia­li della vendita sono già stati concorda­ti nel LOI o nell’of­fer­ta vinco­lan­te e la due diligence – ben prepa­ra­ta – si è svolta come previs­to, le negozia­zio­ni contrat­tua­li posso­no proce­de­re rapidamente.

I dirit­ti e i doveri del vendito­re e dell’acquirente

Oltre agli accor­di del LOI, il contrat­to di acquis­to si concen­tra sui dirit­ti e sugli obblighi recipro­ci del vendito­re e dell’ac­qui­ren­te. Oltre alla deter­mi­na­zio­ne del prezzo di acquis­to e alla defini­zio­ne dei beni da trasfer­i­re, ciò include in parti­co­la­re le garan­zie del vendito­re, ma anche le dichia­ra­zio­ni dell’ac­qui­ren­te e, natur­al­men­te, le dispo­si­zio­ni sulla responsa­bi­li­tà e sull’e­ven­tua­le risar­ci­men­to danni. A secon­da del tipo di contrat­to – si distin­gue tra la vendita di beni da un lato e la vendita di quote socie­ta­rie dall’al­t­ro – il contrat­to di acquis­to deve essere auten­ti­ca­to da un notaio. In molti casi, il perfe­zio­na­men­to della vendita è anche subor­di­na­to a condi­zio­ni sospen­si­ve. Solo dopo che queste sono state soddis­fat­te, il trasfe­ri­men­to dell’a­zi­en­da si conclude con succes­so con il pagamen­to del prezzo di acquisto.